TRASFERIMENTO CON LEGGE 104: C’È BISOGNO DELLA DISPONIBILITÀ DEL POSTO?

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Trasferimento di lavoro per assistere il familiare disabile con legge 104, bisogna attendere il posto vacante?

Alcuni di voi mi hanno chiesto recentemente delucidazioni riguardo un argomento poco trattato: Come ci si comporta nel caso del trasferimento con la legge 104 per assistere un familiare disabile con la Legge 104? A causa delle innumerevoli modifiche che si sono susseguite, nel corso degli anni riguardo la Legge 104, coloro che ne usufruiscono non riescono a trovare risposte esaustive a riguardo, in quanto gli stessi uffici competenti sono, molto spesso, all’oscuro dei cambiamenti avvenuti riguardo tale legge.
Analizziamo perciò insieme la normativa vigente e le decisioni precedenti della Corte di Cassazione per i casi similari.

COSA DICE LA LEGGE 104?

L’articolo 33 della legge 104/1992, al comma 5, stabilisce che “il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. La normativa, inoltre, prevede che la richiesta di trasferimento alla sede più vicina, sia applicabile ad ogni tipo di lavoratore, sia nel pubblico che nel privato.

LA CERTIFICAZIONE E’ RICHIESTA

Ai fini dei diritti di scelta e di non trasferimento, la legge numero 53/2000 ha da qualche anno eliminato il requisito prima richiesto della convivenza con la persona da assistere, ma è comunque necessario che quest’ultima sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità e non sia ricoverata a tempo pieno. Esistono tuttavia delle limitazioni per la richiesta. Nello specifico si può assistere il coniuge, parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5900/2016, ha stabilito, in base alla legge 104, il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Questo, tuttavia “ove possibile”, decretando la necessità che il trasferimento non rechi alcun danno al datore di lavoro. Quest’ultimo, però, può respingere la domanda del lavoratore solo dimostrando la sussistenza di straordinarie esigenze produttive che ostano al suo accoglimento (v. Cass. n. 5900/2016 che ha confermato la condanna di una società a risarcire il danno subito dal dipendente costretto ad andare in aspettativa per accudire il parente portatore di handicap). Se l’articolo ti è piaciuto, condividilo su Facebook! 😉

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