STAFF LEASING: COS’È E COME FUNZIONA

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Cosa significa essere assunti da un’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato? Scopriamo insieme cos’è lo staff leasing.

Molti di voi hanno l’impressione che essere assunti da una agenzia per il lavoro comporti più precarietà e meno tutele.

Questa percezione nasce probabilmente dal fatto che le ex agenzie interinali, ora agenzie per il lavoro, forniscono spesso opportunità di lavoro occasionali e a tempo determinato.

Quello che forse non sapete è che le stesse agenzie  possono invece assumere anche a tempo indeterminato. Ma andiamo per gradi.

COS’E’ IL LAVORO SOMMINISTRATO?

Per lavoro somministrato (ex interinale), si intende quel tipo di contratto in base al quale un’impresa, detta utilizzatrice, chiede per il proprio lavoro, manodopera ad una agenzia per il lavoro, dette somministratrice.

Il lavoratore viene impiegato dall’agenzia per svolgere il lavoro presso l’azienda utilizzatrice.

Le tre parti coinvolte sono legate tra loro da due forme contrattuali distinti:

  • Contratto tra utilizzatore e somministratore;
  • Contratto tra somministratore e somministrato;

In entrambi i casi il contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Può essere attivato in qualsiasi settore (le pubbliche amministrazioni possono sottoscrive solamente contratti a tempo determinato).

Il suddetto contratto deve essere inderogabilmente in forma scritta; diversamente è da considerarsi nullo. In tal caso il lavoratore è considerato a tutti gli effetti dipendente dell’azienda utilizzatrice.

Lo stipendio, il versamento dei contributi INPS e INAIL, sono a carico dell’agenzia per il lavoro che riceverà, in seguito, il rimborso da parte dell’azienda utilizzatrice.

Leggi anche: Essere dipendenti e avere la partita iva è possibile?

COSA E’ LO STAFF LEASING?

Lo staff leasing è un contratto a tempo indeterminato, modificato dal decreto attuativo del jobs act e in vigore dal 24 giugno 2015, che regola il rapporto tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore.

Il lavoratore può sottoscrive un contratto in staff leasing con l’agenzia, che a sua volta stipula un accordo con l’azienda utilizzatrice.

Il contratto tra agenzia e azienda può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

In caso di missione a tempo determinato, una volta terminata, il lavoratore rimarrà dipendente dell’agenzia in attesa di ricollocamento presso altro utilizzatore.

Per questo periodo il lavoratore percepirà un’indennità di disponibilità . L’importo dell’indennità è determinato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere inferiore all’ importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.

A differenza dell’ex lavoro somministrato a tempo indeterminato, il contratto può essere applicato a qualsiasi settore ed a qualsiasi tipologia di lavoratore, fatta eccezione come abbiamo detto della pubblica amministrazione.

L’unico limite imposto è che il numero dei lavoratori assunti dall’ utilizzatore non deve superare il 20% del numero dei dipendenti direttamente assunti dall’azienda.

Tale limite viene riscontrato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto. La  percentuale potrà essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.

A differenza di prima inoltre, il jobs act, ha abolito l’ obbligo di indicare la causale per la quale si ricorre al lavoro somministrato.

Leggi anche: Contratto part-time tutte le tipologie.

COSA SPETTA AL LAVORATORE SOMMINISTRATO?

In primis c’è da dire che, lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti diretti dell’impresa con stesso inquadramento del CCNL, hanno diritto a condizioni di lavoro e d’occupazione  uguali e non discriminatorie.

  • RETRIBUZIONE: calcolata in base al livello o categoria di CCNL applicate dall’agenzia di somministrazione.
  • FESTIVITA’, MALATTIA E INFORTUNIO:  calcolate in base al CCNL  applicato dall’azienda utilizzatrice.
  • FERIE E PERMESSI: calcolate in base al CCNL  applicato dall’azienda utilizzatrice.
  • STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO:  calcolate in base al CCNL  applicato dall’azienda utilizzatrice.
  • PREMI DI PRODUZIONE E DI RISULTATO: calcolata in base al CCNL applicate dall’agenzia di somministrazione.
  • TREDICESIMA E/O QUATTORDICESIMA: calcolata in base al CCNL applicate dall’agenzia di somministrazione.
  • TFR:  calcolate secondo legge a meno che non sia più vantaggiose le condizioni derivate  dal CCNL delle agenzie di somministrazione.

In caso di cessazione contrattuale, sia per licenziamento che per dimissioni, ferie e permessi non goduti, tredicesima e TFR vengono pagati

Le Agenzie per il lavoro sono tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento del Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito (previsto dal D.Lgs. 276/2003) da calcolare in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale in somministrazione.

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