Sarà approvato la prossima settimana il contratto di espansione per le imprese con più di 1.000 dipendenti. L’obiettivo è quello di agevolare le nuove assunzioni nei processi di trasformazione delle imprese.
Il prepensionamento sarà anticipato di 5 anni rispetto alla precedente norma (da 7 a 5 anni) al quale il lavoratore può accedere in maniera volontaria. Tutto all’interno di un contratto sottoscritto dal Ministero del Lavoro.
Questa misura è di carattere sperimentale, per ora riguarda gli anni 2019 e 2020. Potranno accedere le aziende con più di 1.000 dipendenti che hanno in atto processi di modifica dei processi aziendali, volti al processo e allo sviluppo tecnologico, di conseguenza quindi alla modifica di competenze professionali e nuovi impieghi di nuove figure professionali.
L’obiettivo e il tipo di contratto
L’obiettivo è quello di consentire all’azienda di assumere nuovi lavoratori con professionalità specifiche, a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro di altre professionalità in organico non più utilizzabili in modo proficuo.
Il contratto prevede:
- il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro compreso il contratto di apprendistato professionalizzante.
Il contratto inoltre deve indicare, relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, il numero dei lavoratori che possono accedere al prepensionamento.
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Il prepensionamento e la riduzione dell’orario
È prevista un’indennità di prepensionamento a carico dell’azienda a cui possono accedere i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.
In breve il datore di lavoro riconosce un’indennità mensile per tutto il periodo e fino al primo diritto di raggiungimento di pensione, comprensiva dell’indennità Naspi, il tutto commisurato al fondo lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’Inps.
Per i lavoratori che non si trovino nella condizione di beneficiare del prepensionamento è consentita una riduzione oraria che comunque non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, dove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. La misura della riduzione dell’orario sarà comunque attuata entro i limiti di una spesa per lo Stato non superiore a 40 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per l’anno 2020.
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