NASPI DOPO CONTRATTO A TERMINE: SI PUÒ RICHIEDERE?

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Naspi dopo contratto a termine si può richiedere?

Il principio dell’indennità Naspi nasce per tutelare i lavoratori che perdono il lavoro involontariamente, anche per giusta causa.
La cessazione del contratto a termine, difatti, si considera come perdita involontaria del lavoro, alla pari del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa. Pertanto, la Naspi spetta dopo il contratto a termine, se alla scadenza il datore di lavoro non lo rinnova o non lo trasforma a tempo indeterminato, sussistendo i requisiti minimi (13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate lavorate nell’anno).

L’indennità di disoccupazione spetta non solo se il lavoratore viene licenziato, ma la Naspi spetta anche dopo il contratto a termine, se non viene rinnovato o trasformato alla scadenza. Spetta, inoltre, in caso di dimissioni per giusta causa o durante il periodo protetto per maternità e, in alcuni casi, anche se il rapporto termina per risoluzione consensuale.

Nello specifico, se il lavoratore ha lasciato il precedente impiego con una risoluzione consensuale, bisogna considerare che nelle principali ipotesi la risoluzione consensuale non è assimilata alla perdita involontaria dell’occupazione. Fanno eccezione i casi in cui la risoluzione consensuale intervenga:

-nella procedura di conciliazione a seguito di licenziamento;

-per rifiuto al trasferimento, se la nuova sede dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, oppure risulta mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

I REQUISITI PER LA NASPI

Per il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi sono sufficienti 13 settimane di contributi versate negli ultimi 4 anni, purché non abbiano già dato luogo a un periodo di disoccupazione indennizzata. Facciamo un esempio per capire meglio: se il lavoratore ha alle spalle 6 mesi di contributi, corrispondenti a 26 settimane, ma, di queste, 20 settimane sono relative a un rapporto di lavoro intervenuto precedentemente, che ha già dato luogo a una precedente indennità di disoccupazione, il lavoratore ha solo 6 settimane utili ai fini Naspi.

Per il diritto alla Naspi sono poi necessarie 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno. La Naspi si ottiene, comunque, solo se l’interessato è in stato di disoccupazione.

COME SI CALCOLA LA NASPI PER I LAVORATORI A TERMINE?

Come si calcola quindi l’indennità di disoccupazione?

Queste regole sono state spiegate, nel dettaglio, da un’esauriente circolare dell’Inps: cerchiamo di riassumerle brevemente.

Per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare mensile della Naspi, la misura dell’indennità si ottiene:

-sommando gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;

-dividendo il risultato per le settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale; nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;

-moltiplicando il tutto per 4,33.

Se l’importo ottenuto è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità ammonta al 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili.

L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Il calcolo è lo stesso indipendentemente dalla tipologia di contratto subordinato, a termine o a tempo indeterminato: non ha infatti importanza che gli ultimi 4 anni siano lavorati per intero, in quanto il calcolo si basa sulla media degli imponibili previdenziali.

Leggi anche se sono cumulabili la Naspi e il reddito di cittadinanza.

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