LAVORATORI DISABILI: LE NUOVE REGOLE PER L’ASSUNZIONE

0
270

Dal 2018 assunzione obbligatoria di disabili a partire dai 14 dipendenti.

Sono arrivate nuove regole per il collocamento dei lavoratori disabili: fino al 2017  l’obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste delle categorie protette scattava nel momento in cui l’aziend, che aveva già 15 lavoratori, ne assumeva un altro, il sedicesimo.

Dal 2018 è sufficiente il requisito numerico dei 15 dipendenti. Questo perché dal 1 gennaio è stato soppresso l’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999 che in Italia disciplina l’occupazione dei lavoratori disabili attraverso il cosiddetto collocamento mirato.

COSA È IL COLLOCAMENTO MIRATO?

Il collocamento mirato è un insieme di strumenti atti a valutare la capacità lavorativa di una persona con disabilità al fine di poterla
inserire in un posto di lavoro adatto ed appropriato alle sue esigenze di invalido civile.

Fermo restando che le aziende hanno facoltà di assumere uno o più disabili, l’obbligatorietà di assunzione riguarda le aziende con più di 14 dipendenti:

  • dai 15 ai 35 dipendenti  un lavoratore disabile,
  • dai 36 ai 50 dipendenti,due lavoratori disabili,
  • oltre 50 dipendenti c’è l’obbligo di riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili e l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

TEMPI E MODALITÀ DI RICHIESTA

per mettersi in regola l’azienda deve rispettare nuovi tempi.

Prima, infatti, i datori di lavoro potevano regolarizzare la posizione di un dipendente con disabilità entro 12 mesi, ora il periodo si riduce. Bisogna farlo entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (quindi dal 1 gennaio 2018). Il termine, dunque scadrà il 1 marzo 2018 e l’assunzione dovrà scattare dal 2 marzo.

L’onere va assolto attraverso una richiesta nominativa che va indirizzata al servizio disabili del luogo in cui si trova l’azienda. Competente sulla vigilanza è l’Ispettorato territoriale del Lavoro. L’obbligo riguarda anche i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni.

SANZIONI

Anche le sanzioni sono più alte, inasprite dal correttivo al Jobs Act:

sono passate da 62,77  a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun disabile non assunto. Insomma pagare le multe costa più dell’assunzione.

COME SI CALCOLA IL NUMERO DI DISABILI DA ASSUMERE OBBLIGATORIAMENTE?

Abbiamo detto che l’obbligatorietà di assunzione è subordinata al numero di dipendenti, è necessario fare il computo di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato esclusi:

  • lavoratori a tempo indeterminato con durata inderiore a 6 mesi;
  •  i disabili;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori con contratto di inserimento e con somministrazione presso l’utilizzatore ( fatta eccezione per art. 34 comma 3, DL 81/2015;
  • i lavoratori che svolgono attività all’estero;
  • i lavoratori socialmente utili;
    I lavortori a domicilio;
  • i lavoratori aderenti al programma di emersione;
  • gli apprendisti;
  • I lavoratori con contratto di formazione-lavoro e di reinserimento.

Possono invece essere calcolati nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell’assunzione ma assunti senza
collocamento obbligatorio con una disabilità pari al 60% oppure superiore al 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica.
Per ulteriori informazioni potete consultare le Faq sulla disciplina del lavoro per il personale disabile.

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE

Per i datori di lavoro privati che assumono nel 2018 è previsto un incentivo economico sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali che cambia a seconda della tipologia del contratto e del grado di riduzione di capacità lavorativa.

Per l’assunzione di lavoratori disabili a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda.

Un incentivo pari al 35% della retribuzione spetta invece a chi assume lavoratori con una riduzione capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%.

Per l’assunzione di lavoratori con disabilità psichica e intellettiva che comporta la una riduzione superiore al 45% della capacità lavorativa spetta infine un’agevolazione pari al 70% della retribuzione.

Per quanto riguarda, invece, la durata degli incentivi, è pari a 36 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato del disabile con una riduzione capacità lavorativa superiore al 79% e tra il 67% ed il 79%.

Nel caso dell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi.

Infine, l’incentivo spetta per tutta la durata del contratto (che non può essere inferiore a 12 mesi) nei casi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che riduca la capacità lavorativa di più del 45 per cento.

SOSPENSIONE E ESONERO DELL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

  • in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale
  • in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione
  • che stipulano contratti di solidarietà
  • in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno
  • che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all’esodo ai sensi dell’art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012

Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

L’esonero parziale dell’obbligo di assunzione di  disabili si può ottenere solo in presenza di condizioni particolari ossia :

  • faticosità della prestazione lavorativa
  • pericolosità connaturata al tipo di attività
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo su Facebook! 😉

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui