E’ possibile lavorare con la Naspi?
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La Naspi, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è il sussidio mensile concesso dallo Stato dal 2015 ai cittadini che hanno perso il lavoro.
La risposta è si, anche se bisogna analizzare nel dettaglio le varie limitazioni per continuare a percepire l’indennità.
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Per quanto concerne il lavoro subordinato, è possibile, mentre si percepisce la NASpI, sottoscrivere un contratto di lavoro, a patto di rispettare alcune condizioni.
La più importante che bisogna rispettare è che il reddito annuo deve essere inferiore agli 8.000 euro e il datore di lavoro, inoltre, deve essere diverso da quello con cui si è interrotto il contratto precedente.
Bisogna ricordare anche che l’importo della Naspi, in questo caso, viene ridotto dell’80%.
Da leggere: Come calcolare l’importo della Naspi
Un chiarimento molto importante è che se si superano gli 8.000€ annui, il diritto alla Naspi decade completamente. L’unica eccezione vi è nel caso in cui il contratto a tempo determinato abbia una durata inferiore ai 6 mesi: in questo caso l’indennità viene solo sospesa fino al termine del contratto.
NASPI: AMMESSO IL LAVORO PART-TIME
Situazione del tutto simile per chi è impegnato in un lavoro part-time. Anche in questo caso, infatti, il cittadino può beneficiare della Naspi ma l’importo del sussidio viene ridotto dell’80% del reddito.
Resta inoltre valido l’obbligo di comunicazione all’Inps del nuovo rapporto di lavoro e della somma percepita.
NASPI E LAVORO AUTONOMO
Va ancora peggio per chi è impegnato in un’attività di lavoro autonomo: tale categoria di cittadini può beneficiare del sussidio Naspi solo se percepisce un reddito annuo pari o inferiore a 4.800 euro.
Anche in questo caso il lavoratore deve informare l’Inps dell’inizio della nuova attività, ma si aggiunge un obbligo in più: l’autodichiarazione del reddito ricavato da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La Naspi, come per i contratti di lavoro dipendente, sarà comunque ridotta dell’80% del reddito.
È importante notare che il limite dei 4.800 euro si alza fino agli 8.000 euro per i lavoratori parasubordinati.
LAVORO A CHIAMATA: È CUMULABILE CON LA NASPI?
Ma nel caso si presentasse la possibilità di poter lavorare a chiamata in concomitanza di percezione della NASpI, o comunque il lavoratore è già titolare di un rapporto di lavoro intermittente e intende chiedere la disoccupazione NASpI, cosa accade?
Al riguardo è bene innanzitutto chiarire che la tipologia contrattuale in questione può assumere le seguenti due forme:
- con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
- senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità.
LAVORO A CHIAMATA CON OBBLIGO DI RISPOSTA
Nel primo caso, ossia qualora il lavoratore ha in essere un lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, la domanda di NASpI può essere accolta in presenza dei requisiti che danno diritto all’indennità, vale a dire:
- stato di disoccupazione al momento della richiesta;
- maturazione di almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- maturazione di almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
LAVORO A CHIAMATA SENZA OBBLIGO DI RISPOSTA
Nel caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore che si è visto interrompere involontariamente il rapporto di lavoro, deve sempre essere in possesso dei requisiti base per accedere alla NASpI. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi:
- si applica l’istituto della sospensione della prestazione per i soli giorni di effettiva chiamata;
- ovvero, il percettore di NASpI può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Ecco una tabella riepilogativa:
Tipo di contratto | Pari o inferiore a 8.000€ annui (4.800 per gli autonomi) |
Superiore a 8.000€ annui (4.800 per gli autonomi) |
Dipendente con durata pari o inferiore a 6 mesi | Mantiene l’assegno NASpI ma con importo ridotto dell’80% sui redditi conseguiti con il rapporto di lavoro | L’assegno viene sospeso per la durata del rapporto e sino ad un massimo di 6 mesi |
Dipendente con durata superiore a 6 mesi | Il lavoratore perde l’indennità | |
Autonomo o Parasubordinato |
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