Tutto quello che serve sapere su requisiti, retribuzione, calcolo e pagamento.
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Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione.
Dall’inizio della gestazione fino al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo.
Il periodo di indennizzo va:
- nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
- nel periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- nei tre mesi successivi al parto.
Di recente è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.
Indennità di maternità: il calcolo.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps, pari all’80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se:
- nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;o, in alternativa
- nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
L’assegno di maternità dello Stato
Come per l’ assegno di natalità, spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del ‘permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo.
L’assegno spetta alla madre:
- che si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- che precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA PER L’INDENNITA’ DI MATERNITA’?
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento pre-adottivo.
Nel caso in cui l’INPS non non dovesse accogliere la domanda, questa verrà automaticamente trasmessa al comune territorialmente competente che invierà al richiedente l’assegno di maternità concesso dai Comuni.