I disabili e le categorie protette: Convenzioni e agevolazioni Fiscali

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Dopo aver ricevuto tante richieste di delucidazione riguardo la legge n.68/1999 che disciplina il lavoro per i disabili e le categorie protette, ho deciso di scrivere un articolo in cui inserire le cose principali che bisogna sapere al riguardo.

Ecco le risposte  alle Vostre domande più frequenti.

Chi sono i disabili e le categorie protette?

Chi fa parte di questa categoria?

I lavoratori che possono accedervi devono avere più di 15 anni di età e non devono aver raggiunto l’età pensionabile.

  1. Disabili Civili che abbiano un’invalidità riconosciuto pari o superiore al 46%;
  2. Invalidi del lavoro, ossia che abbiano ottenuto l’invalidità a causa di incidente sul lavoro e vengono denominati dalla suddetta legge Invalidi Inail. In questo caso la percentuale scende al 34%;
  3. Invalidi civili di guerra, quindi invalidi per servizio;
  4. Invalidi colpiti da cecità assoluta o quasi. I parametri sono mancanza visiva tra i 9 e 10 decimi in entrambi gli occhi; Invalidi non udenti.
  5. Vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla legge 407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

 

Come si comportano le Aziende per l’assunzione di lavoratori facenti parte di queste categorie?

L’art. 3 e l’art. 7 della legge 68/1999 stabiliscono le percentuali di assunzioni, da parte di un’azienda, di persone facenti parte di queste categorie. Infatti I datori di lavoro, sia pubblici che privati, con più di 15 dipendenti, hanno l’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti in apposite liste gestite dall’agenzia del lavoro della provincia di riferimento.

Le fasce sono le seguenti:

Da  15 ai 35 dipendenti devono inserire 1 disabile;

Da 36 a 50 dipendenti devono inserirne 2.

Da  51 dipendenti e fino ai 150, invece, hanno l’obbligo di inserirne il 7% più 1 iscritto alle liste come vedovi, orfani di guerra, vittime del terrorismo etc.

Per quelle che superano questi numeri, e quindi dai 151 dipendenti in poi, si applica la regola dell’1% della forza lavoro che va ad aggiungersi al 7% per gli invalidi classici, per un totale, quindi, dell’8%.

Come avviene la scelta della categoria protetta?

L’azienda ha due possibilità per assumere i lavoratori appartenenti a queste categorie:

  1. Tramite la“chiamata nominativa”, ossia l’offerta è proposta direttamente dal datore di lavoro ad una categoria protetta specifica;
  2. Attraverso la“chiamata numerica” l’azienda presenta la domanda al centro per l’impiego che si occuperà di scegliere, in base alla graduatoria e alle competenze richieste, la categoria protetta da assumere. Nel caso in cui il centro per l’impiego non possegga candidature di invalidi con la specializzazione richiesta dall’azienda, saranno proposti al datore di lavoro coloro che posseggono una qualifica simile, rispettando comunque la graduatoria presente e dopo aver formato il futuro assunto.

Cosa sono le Convenzioni con i datori di lavoro e quali sono le agevolazioni fiscali per le Aziende?

Gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con il datore di lavoro con lo scopo di agevolare l’inserimento dei disabili. Nelle convenzioni si possono stabilire i tempi, e modalità delle assunzioni (facoltà di scelta nominativa, svolgimento di tirocini, assunzione con contratto a termine, periodi di prova più ampi). L’organismo competente può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e apprendistato, se giustificati da specifici progetti di inserimento mirato.

Attraverso le convenzioni e, nei limiti del Fondo Nazionale, si possono concordare diverse agevolazioni:

  • Fiscalizzazione per massimo 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con un’invalidità superiore al 79%;
  • Fiscalizzazione per massimo 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assunzione di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;
  • Fiscalizzazione del 50% per massimo 5 anni per l’assunzione di lavoratori con ridotta capacità lavorativa con invalidità tra il 67 e 79%;

E’ previsto, infine, un rimborso forfettario parziale delle spese da affrontare per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con invalidità superiore al 50% o per l’acquisto di tecnologie specializzate di telelavoro.

Cosa rischiano le aziende che non si allineano a questa normativa?

Sanzioni sono previste:

  • Omissione totale o parziale del versamento della contribuzione (relativa all’esonero): la somma dovuta può essere maggiorata dal 5 al 24% su base annua;
  • Ritardato invio del prospetto Euro 635,11 maggiorato di Euro 30,76 per ogni giorno di ritardo;
  • Dopo 60 gg. dall’obbligo di assunzione: Euro 62,77 al giorno per ogni lavoratore non occupato.

Dunque, entrambe le parti, sia la categoria protetta che l’azienda, ha dei vantaggi ad essere assunto con queste condizioni.

Mi rivolgo a tutte le categorie protette che per imbarazzo lo nascondono al datore di lavoro, non fatelo perchè potrebbe rappresentare un vantaggio per la Vostra assunzione, essere disabili o avere subito un trauma non è una colpa, quindi, non nascondetela come se lo fosse, piuttosto cercate di dimostrare le vostre attuali abilità.

E a quelle aziende in cerca di personale facente parte di queste categorie mi sento di dire che spesso gli invalidi sono profili più Validi di molti altri, proprio per aver sviluppato quella forza interiore che spesso solo in casi estremi riesce ad emergere.

 

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