Sono in aumento i lavoratori parzialmente autonomi , questo perchè molte aziende, specialmente nel settore sanitario, ricorrono all’utilizzo di finte partite iva per assumere personale flessibile.
Questo cosa vuol dire, il personale viene inserito nella turnistica a copertura dei vuoti d’organico così come il personale a tempo determinato o indeterminato ma senza le relative tutele.
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE
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Nei casi in cui si presentino alcune caratteristiche specifiche si parla di presunzione di subordinazione, ovvero il dubbio che il lavoratore autonomo in realtà stia svolgendo l’attività come “dipendente”.
I REQUISITI CHE INDICANO LA PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE SONO:
- durata complessiva della prestazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi all’anno per 2 anni consecutivi;
- compensi derivanti dal rapporto di collaborazione superiori all’80% del suo fatturato annuo per due anni consecutivi;
- disponibilità di una postazione di lavoro fissa nella sede del committente.
La norma parla di presunzione relativa per cui è data la facoltà al datore di lavoro di fornire la prova contraria, ovvero, la dimostrazione che pur sussistendo due dei tre requisiti sopra descritti, esiste un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo e non subordinato per evitare la trasformazione del rapporto di lavoro.
Esistono casi, in cui i rapporti di lavoro tra committente e partita Iva non danno luogo ad alcuna presunzione di lavoro subordinato o parasubordinato.
Sono infatti escluse le prestazioni con le seguenti caratteristiche:
- il lavoratore ha competenze teoriche di grado particolarmente elevato acquisite con percorsi formativi rilevanti e/o maturate nel corso di anni di esperienza;
- la retribuzione annua del lavoratore non sia inferiore a 1,25 volte il reddito minimale stabilito ogni anno dall’Inps per il versamento dei contributi previdenziali.
Per chiarire questo punto, il ministero ha definito nel dettaglio cosa si intende per “grado particolarmente elevato” ed “esperienze rilevanti“:
Per quanto riguarda il primo punto si riferisce al: possesso di un diploma, un titolo universitario, particolari qualifiche e apprendistato professionale o di alta formazione e ricerca.
Riferendosi al secondo punto invece si intende il possesso di qualifiche ottenute lavorando per almeno 10 anni come subordinato o svolgendo attività autonoma.
E’ ovvio che per essere considerati validi i diplomi o titoli di studio conseguiti, così come le esperienze maturate devono essere pertinenti all’attività da svolgere.
E’ esclusa la presunzione di rapporto di lavoro subordinato quando le prestazioni svolte dal lavoratore autonomo richiedono l’iscrizione ad un albo, ruolo o elenco professionale qualificato: ingegneri, notai, chimici, architetti, avvocati, dentisti, medici, farmacisti, veterinari, biologi, geologi, psicologi, consulenti del lavoro, giornalisti, commercialisti, ecc.
QUANDO SI TRASFORMA IN LAVORO SUBORDINATO
Ricapitolando, far lavorare una partita Iva mono-committente con una postazione fissa all’interno dell’azienda e con un proprio fatturato prodotto per più del’80% dal committente stesso, comporta, se scoperto dalla polizia tributaria, la trasformazione del rapporto di lavoro a partita Iva in un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti sin dalla data di costituzione del rapporto originale, con tutto quel che ne consegue.
I datori di lavoro infatti in questo caso, si troverebbero a dover adempiere ad una serie di obblighi fiscali, retributivi e contributivi arretrati, comprese le sanzioni, sin dalla data di costituzione del rapporto.
COSA PREVEDE LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE
Il disegno di Legge all’esame della Commissione Lavoro del Senato, denominato “Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo” si pone l’obiettivo di ridurre i casi di rapporti di lavoro dipendente mascherati da lavoro autonomo, con una vera e propria stretta alle false partite IVA.
Infatti, con l ’estensione a 65.000 euro dei limiti di accesso al regime forfettario, il rischio è quello di rendere più conveniente il passaggio alla partita IVA da parte di lavoratori dipendenti.
REGIME FORFETTARIO E FINTE PARTITE IVA
Il contrasto al fenomeno delle false partite IVA sarà perseguito anche mediante la ridefinizione dei requisiti per l’accesso al regime forfettario, l’unico regime fiscale agevolato per gli autonomi.
Se fino ad oggi era previsto un limite di reddito da lavoro dipendente per l’apertura di una partita IVA forfettaria, dal 2019 tale vincolo sparirà e lascerà il posto ad una nuova limitazione pensata per l’appunto per evitare possibili effetti collaterali dell’estensione fino a 65.000 euro dei limiti di compensi e ricavi.
A partire dal 1° gennaio 2019 non potranno aderire al regime forfettario i titolari di partita IVA che svolgono attività prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi.
Il nuovo DdL propone inoltre l’obbligo di salario minimo per tutti i rapporti di lavoro, anche per quelli atipici, che non sia inferiore a quanto previsto dai CCNL di categoria.
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…e dopo piu di un anno da questo articolo stiamo ancora aspettando la famosa battaglia per le false partite iva che in realtà sono più dipendenti di quei pochi dipendenti rimasti!