Quali sono i casi di esclusione di reperibilità della visita fiscale nei giorni di assenza dal lavoro? Vediamo insieme cosa chiarisce l’INPS.
Può capitare di non sentirsi molto bene, di avere febbre oppure influenza intestinale o mal di schiena ed il medico ci accorda dei giorni di riposo dal lavoro. Non sono questi i casi in cui è previsto l’esonero di visita fiscale.
Come ho già specificato nell’articolo malattia lavorativa le fasce orarie per le visite fiscali di dipendenti pubblici e privati sono diverse:
DIPENDENTI PUBBLICI: possono essere sottoposti a visita fiscale in caso di assenza dal lavoro per malattia nella fascia oraria che va dalle ore 9alle ore 13 della mattina e dalle 15 alle 18 nel pomeriggio.
DIPENDENTI PRIVATI: i privati hanno l’obbligo di reperibilità nella fascia per le visite fiscali che va dalle ore 10 fino alle 12 e dalle 17 fino alle 19.
Ci sono delle particolari circostanze però che esonerano il lavoratore dall’obbligo di reperibilità durante queste fasce orarie. Andiamo a vedere.
CASI DI ESONERO DI VISITA FISCALE PER I DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI
Le cause che prevedono l’esclusione delle le visite fiscali, sebbene appaiono molto simili, sono in realtà diverse per il settore pubblico e quello privato:
ESCLUSIONE DIPENDENTI PUBBLICI:
Patologie gravi che richiedono terapia salvavita.
Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
ESCLUSIONE DIPENDENTI PRIVATI:
Patologie gravi che richiedono terapia salvavita, documentate da idonea attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria.
Stati patologici sottesi e connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in maniera pari o superiore al 67%.
Per entrambi i casi sarà il medico di fiducia del lavoratore a stabilire l’esonero, indicando nel certificato medico il codice E.
L’INPS chiarisce comunque che rimane la possibilità di effettuare controllisulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e della prognosi. In più il datore di lavoro può comunque segnalare alla struttura INPS territoriale competente situazioni o casi per i quali si ritiene necessaria una verifica.
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