Disoccupato e Inoccupato: qual è la differenza?

Molto spesso sentiamo parlare di Disoccupati e Inoccupati quasi come fossero la stessa cosa: ma qual è la vera differenza?

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disoccupato inoccupato

Qual è la differenza tra disoccupato e inoccupato? Questa domanda ci viene spesso posta sui vari portali di ricerca di lavoro e il tema non è scontato se si pensa che nel linguaggio comune i due termini vengono spesso considerati come la stessa identica cosa: la situazione di chi non ha lavoro.

Peccato che a livello normativo e nei rapporti di lavoro la distinzione tra disoccupati e inoccupati ci sia e generi tutta una serie di distinzioni a partire dalle prestazioni che si possono richiedere (ci si riferisce all’indennità di disoccupazione NASPI) fino ad arrivare alle agevolazioni che le aziende possono ottenere in virtù dell’assunzione di una delle due categorie “svantaggiate”.

Si perché ciò che accomuna disoccupati e inoccupati è il ritrovarsi in una situazione di “non lavoro” che genera nella maggior parte dei casi uno stato di disagio economico e la ricerca di un’occupazione. La normativa ha tentato negli anni di favorire l’inserimento lavorativo di questi soggetti in primis con il riconoscimento di “sconti” per i datori che li assumessero.

Vediamo quindi nello specifico cosa si identifica con questi due termini e quali differenze ci sono.

DISOCCUPATO

Si considerano “disoccupati” (in base al Dlgs. n. 181/2000) tutti coloro che abbiano perso il lavoro e siano immediatamente disponibili alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Lo stato di disoccupazione permette di accedere all’indennità di disoccupazione, prestazione erogata dall’INPS a sostegno del reddito di coloro che hanno perso involontariamente il lavoro.

Lo stato di disoccupazione è la situazione di chi non ha un impiego e dichiara in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la sua immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro stabilite dai Centri per l’impiego.

Lo status di disoccupato dev’essere involontario (escluse pertanto le dimissioni) eccezion fatta per:

  • Licenziamento disciplinare;
  • Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta in sede protetta (procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro) ovvero avvenuta a seguito del rifiuto del dipendente di trasferirsi ad altra sede distante oltre 50 km o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (a partire dai 300 giorni precedenti la data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

INOCCUPATO

Con il termine “inoccupato” si identificano coloro che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa e siano al contempo alla ricerca di un’occupazione. La legge (Dlgs. n. 181/2000) definisce invece “inoccupati di lunga durata” coloro che siano alla ricerca di un impiego da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani (per giovani si intendono coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti ovvero fino ai 29 anni se in possesso di titolo universitario).

DIFFERENZE E VANTAGGI

Un tempo le agevolazioni che i disoccupati potevano ottenere erano molto più numerose rispetto a quelle riservate agli inoccupati; oggi invece quasi tutti benefici sono stati estesi ad entrambe le categorie.

La prima cosa che in passato differenziava le due categorie era il pagamento del Ticket sanitario: in proposito si è di recente espresso il Tribunale di Roma che ha affermato che tra i disoccupati a cui spetta l’esenzione dal ticket sanitario vanno inseriti anche gli inoccupati.

Il Jobs Act infatti ha previsto che “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.

La sentenza è stata poi confermata da una circolare del Ministero del Lavoro che ha condiviso questa stessa interpretazione: per quanto riguarda il tema delle agevolazioni non è più requisito necessario che il richiedente abbia svolto un lavoro in precedenza.

l punto fondamentale su cui ancora si mantiene valida tale difformità è l’accesso alla Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione: questa infatti spetta solo a chi possiede almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni ed almeno 30 giornate lavorate in un anno.

La condizione comune per richiedere la Naspi è la perdita del lavoro sia stata involontaria; per avere informazioni più dettagliate su chi può accedere e come alla Naspi vi invitiamo alla lettura del nostro articolo cliccando qui.

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