
Ecco la nuova linea guida dell’ INPS in seguito alle novità relative contratto di apprendistato.
Le nuove regole sulla disciplina del contratto di apprendistato sono state comunicate dall’INPS con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018.
L’INPS ha comunicato le regole applicate , in base all’ assetto del regime contributivo vigente, alle diverse tipologie di apprendistato di primo, secondo e terzo livello al fine di promuoverne il corretto utilizzo.
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Indice dei contenuti
La disciplina del contratto di apprendistato è regolata dal Dlgs n. 81/2015 e si articola in tre diverse tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni ancora in fase di formazione, ha una durata massima di 3 anni.
- Apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni, è la forma di apprendistato più diffusa.
La durata non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni (5 per gli artigiani) . L’apprendista ha gli stessi diritti degli altri dipendenti (ferie, permessi e malattia). - Apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di terzo livello, rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni ha come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari, dell’alta formazione nonché la specializzazione tecnica superiore.
In questo caso la durata contrattuale è stabilita dalle singole regioni in associazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università, gli istituti tecnici, professionali etc.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO:CONTRIBUTI INPS
La disciplina generale prevede che l’aliquota contributiva di un apprendista – per tutta la durata massima di 3 anni – sia pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Aliquota, questa, alla quale occorre sommare, sia l’1,31% ai fini del finanziamento dell’indennità NASpI sia lo 0,30% per il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Di conseguenza, il carico contributivo totale che un datore di lavoro deve sostenere per assumere un apprendista è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI
Le aziende che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, godono di un regime speciale che deroga alle predette aliquote contributive.
In tali casi, infatti, vige l’art. 1, co. 773, quinto periodo della L. n. 296/2006 il quale afferma che l’aliquota contributiva in questi casi si riduce di:
- 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Di conseguenza, per le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a 9 i contributi degli apprendisti ammontano: - all’1,50%, dal 1° al 12° mese;
- al 3%, dal 13° al 24° mese;
- al 10%, oltre il 24° mese.
Da notare che anche in questi casi va aggiunta l’aliquota dell’1,61%.
QUANTO PAGA DI CONTRIBUTI L’APPRENDISTA
Per quanto riguarda, invece, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista, non sarà pari al 9,19% – come nella maggior parte dei lavoratori dipendenti; bensì è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO: SGRAVI CONTRIBUTIVI
Gli incentivi consentono non solo di essere considerati esenti dal contributo di licenziamento, ma prevedono anche che:
- l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali venga ridotta al 5%;
- venga riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Nelle caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre la fine del periodo di apprendistato, si ricorda che per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari all’11,61%, ovvero quella prevista di norma per i contratti di apprendistato.
Anche l’apprendista continua a beneficiare dell’aliquota contributiva ridotta a suo carico per lo stesso periodo.
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AZIENDE OLTRE I 9 DIPENDENTI
Per la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti superiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, si rimanda alle tabelle riportate nella circolare INPS.
COME RICHIEDERE GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Ai fini prettamente operativi infine il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a 9 dovrà esporre nel flusso Uniemens degli apprendisti i seguenti nuovi codici:
- Y1: apprendista a cui si applica il regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- Y2: apprendista a cui si applica il regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- N1: apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore);
- N2: per apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).
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