Dopo aver investito tempo e denaro per individuare il candidato ideale arriva il momento di di procedere con l’assunzione e questo provoca inevitabilmente una serie di perplessità.
Il costo di un dipendente indubbiamente spinge il datore a scegliere la soluzione per lui più economica.
E’ vero che generalmente ci si affida all’ufficio risorse umane oppure ad un consulente del lavoro ma conoscere i contratti di lavoro attualmente presenti può guidare nella scelta giusta.
CONTRATTO DI LAVORO, COS’È?
Indice dei contenuti
Il contratto di lavoro è caratterizzato da una “subordinazione” del lavoratore che, in cambio della retribuzione, si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto: il datore di lavoro.
La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte di chi presta il proprio lavoro si acquista al compimento del 16° anno di età.
rapporti di lavoro subordinato possono essere a tempo indeterminato o determinato ed entrambi, a loro volta, a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time), il contratto di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente e di prestazione occasionale.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Con questa tipologia di contratto non esiste una durata prestabilita della prestazione del lavoratore.
Si tratta della forma più comune di rapporto di lavoro utilizzata di regola per le assunzioni. Per questo tipo di contratto è previsto un periodo di prova ( variabile a sevonda del CCNL, ma non superiore ai 6 mesi), utile ad entrambe le parti per fare tutte le valutazioni del caso.
A partire dal marzo 2015 (riforma del jobs act) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato firmano il nuovo contratto a tutele crescenti che è di fatto un contratto a tempo indeterminato con alcuni cambiamenti sostanziali sulle norme di licenziamento ( ex art. 18).
Il contratto a tutele crescenti si applica solo ed esclusivamente ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Neoassunti a partire dal 7 marzo 2015, oppure lavoratori che vengono assunti a tempo indeterminato a seguito di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato;
- Operai, impiegati oppure quadri. Le nuove regole non sono invece valide per i dirigenti.
La disciplina è valida per tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei lavoratori superiore o inferiore a quindici.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Come dice il nome stesso il contratto a tempo determinato prevede un termine.
Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di mansione e può essere prorogato fino a un massimo di 4 volte, per una durata totale di 24 mesi come stabilito nel decreto dignità.
Superato questo periodo, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
Questa soluzione è ideale per attività stagionali o temporanee ma non può essere usata nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso i settori produttivi che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti all’assunzione o in cui è in atto un regime di Cassa Integrazione Guadagni;
- per i datori non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
CONTRATTO PART TIME
Questo tipo di contratto part time può essere sia determinato che indeterminato con la regola che vi sia un orario di lavoro inferiore rispetto allo standard.
Il lavoratore ha i medesimi diritti di chi è assunto a tempo pieno e la stessa paga oraria.
Il contratto a tempo pieno può diventare part-time tramite atto scritto e previo accordo tra lavoratore e datore. Il lavoratore può opporsi e ciò non presenta un motivo di licenziamento.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Con il contratto di apprendistato, il datore di lavoro oltre a retribuire il lavoratore, ne garantisce la formazione ad acquisire le competenze per cui viene assunto.
Questo contratto prevede 3 tipologie:
- per l’ottenimento di un diploma;
- professionalizzante;
- alta formazione o ricerca.
Questo contratto è applicabile solo in determinate condizioni di durata e di età dell’apprendista (entro i 25 anni per il primo tipo e entro i 29 per gli altri due).
L’apprendista, in virtù del fatto che viene formato, viene retribuito meno rispetto agli altri lavoratori.
Il licenziamento prima della scadenza del termine è possibile solo per giusta causa, ossia per fatti talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE
Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori).
Sono 3 le figure interessate in questo rapporto:
- Il somministratore: assume il lavoratore.
- L’utilizzatore: stipula un contratto commerciale con il somministratore.
- Il lavoratore: assunto dal somministratore, svolge l’attività presso l’utilizzatore.
I vantaggi per l’utilizzatore sono svariati, perché può essere sia un contratto a tempo determinato che un contratto a tempo indeterminato (staff leasing), ma la gestione è completamente in mano al somministratore.
Questo significa che il datore viene sollevato da tutti gli oneri contrattuali e amministrativi legati al rapporto di lavoro.
Ne deriva che l’assunzione anche per brevi periodi sia agevolata, così come la flessibilità organizzativa.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
In questo caso parliamo di un tipo di contratto di lavoro subordinato, dove, la prestazione del lavoratore può essere utilizzate con discontinuità (nell’arco della settimana, del mese o dell’anno).
Si tratta di un contratto applicabile a soggetti con meno di 24 o più di 55 anni di età e per un massimo di 400 giorni nell’ arco di 3 anni solari (fatta eccezione per alcuni settori).
Con questo tipo di contratto, il lavoratore può essere soggetto a obbligo di disponibilità a seconda delle necessità (viene riconosciuta un’indennità mensile, ma il lavoratore deve rimanere sempre a disposizione).
PRESTAZIONI OCCASIONALI
Si tratta di attività lavorative che, nel corso di un anno civile, non possono superare determinati compensi:
- Il lavoratore non può percepire più di €5.000 tra tutti gli utilizzatori;
- Il lavoratore non può percepire più di €2.500 dal medesimo utilizzatore.
- L’utilizzatore non può corrispondere più di €5.000 tra tutti i lavoratori (prestatori).
Si tratta di una soluzione pratica per collaborazioni sporadiche o in cui il preavviso è poco.
In questo caso, l’utilizzatore deve inviare almeno un’ora prima della prestazione una dichiarazione all’INPS.
CRITERI PER SCEGLIERE IL CONTRATTO GIUSTO
In linea di massima possiamo affermare che:
- in caso di un’azienda già avviata, ancora in piena espansione, è presumibile l’assunzione a tempo indeterminato e fare dell’aspirante lavoratore una risorsa su cui investire.
- Per lo stesso motivo sono da considerare possibili contratti di apprendistato dove giovani impiegati possono crescere anche grazie al contributo dei colleghi più esperti ed in grado, in caso di necessità, di gestire tutte le situazioni.
- Riferendoci ad un’azienda soggetta a periodi di incremento lavorativo e periodi di minor intensità oppure in caso di start up, si può ipotizzare un’assunzione a tempo determinato.
Una volta capita la differenza tra i vari contratti di lavoro non resta che fare le giuste valutazioni, raccontaci nei commenti qual’è la tua esperienza.
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