CONGEDO PARENTALE: NOVITÀ INPS PER I LAVORATORI AUTONOMI

Con l'arrivo del 2019, l'INPS sta integrando molte novità, in particolar modo quelle riguardanti il congedo parentale.

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Con la circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109, l’INPS descrive le novità introdotte dalla legge in materia di diritto del congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

COS’È IL CONGEDO PARENTALE?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Quest’ultimo, molto spesso, viene confuso con il congedo per malattia del figlio (ne abbiamo già parlato in precedenza qui).

CONGEDO PARENTALE: LE NOVITÀ DEL 2019

Con l’introduzione del cosiddetto “Jobs Act degli Autonomi” sono cambiate le regole per il congedo parentale dei genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.

In primis è stato affermato il diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Secondariamente invece, sono state esplicitate le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento:

  • da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo;
  • da uno a tre anni dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso.

I REQUISITI CONTRIBUTIVI

Per accedere all’indennità di maternità/paternità continua ad essere necessario il possesso del requisito contributivo delle tre mensilità nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Non risulta invece più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità in descrizione, produrre le dichiarazioni di astensione dal lavoro.

Pertanto, la percezione dei compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità non preclude l’erogazione della prestazione stessa.

LA DURATA DEL CONGEDO PARENTALE

Vediamo quali sono le varie possibilità di richiesta del congedo e la durata massima di quest’ultimo:

  • genitori che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di età del bambino;
  • la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi (qualche mese fa avevamo parlato del congedo di maternità 2018, con i requisiti da rispettare per la richiesta; puoi leggerlo qui);
  • il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;
  • le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 10 mesi;
    • Se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi, il periodo di astensione combinato concesso ai genitori sale a 11 mesi;
  • il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;
  • genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, a prescindere dall’età del bambino, non oltre i 18 anni di età del figlio.

COME CALCOLARE L’INDENNITÀ

Una delle novità più importanti è l’innalzamento dei limiti di età dei figli per fruire del congedo parentale.

Prima dell’introduzione delle novità, il congedo era retribuito al 30% fino ai 3 anni del bambino ed era a titolo gratuito, con la sola possibilità di assentarsi dal lavoro, entro gli 8 anni.

Una volta compiuti 8 anni, non si aveva più diritto a fruire del congedo residuo.

Proprio in base all’età dei figli, il congedo parentale può essere retribuito o meno:

  • fino a 6 anni spetta il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo;
  • da 6 a 8 anni spetta il 30% solo nel caso in cui si dimostri un forte disagio economico del lavoratore, altrimenti il congedo si considera non retribuito;
  • da 8 a 12 anni non è prevista alcuna retribuzione.

L’indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti è anticipata dal datore di lavoro, mentre per gli iscritti dalla Gestione Separata, le lavoratrici autonome, i lavoratori stagionali a termine, i dipendenti agricoli con contratto a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS.

COME EFFETTUALE LA DOMANDA

La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica e prima dell’inizio del periodo di congedo. I lavoratori hanno tre possibilità:

  • accedere direttamente al sito dell’INPS e fare domanda utilizzando il PIN dispositivo o le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale;
  • telefonicamente tramite il contact center INPS (chiamando i numeri 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • tramite patronati o intermediari abilitati.

Per il congedo parentale ad ore, valgono le stesse modalità di trasmissione ma il modulo di domanda è diverso da quello per le richieste di periodi più lunghi.

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