CONGEDO DI MATERNITÀ 2018: COSA C’È DA SAPERE

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Reddito di Cittadinanza

Il tuo pancione continua a crescere, a breve non entrerà più sotto la scrivania. È giunto il momento di chiedere il congedo di maternità… Ecco come fare!

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

E’ riconosciuto alla madre lavoratrice anche nei casi di adozioni e/o affidamenti (nazionali e internazionali) di minori.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (Leggi Congedo di paternità).

A CHI SPETTA IL CONGEDO DI MATERNITA’?

Possono fare richiesta :

  • lavoratrici dipendenti  Inps e assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese;
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
  • addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • impiegate in LSU o APU ;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate;
  • dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS).

Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità, ma questo argomento lo approfondiremo nei prossimi articoli.

CHE DURATA HA IL CONGEDO DI MATERNITA’?

La maternità è un periodo di 5 mesi, due precedenti alla data presunta del parto e 3 dopo, nei quali la donna per legge deve astenersi dal  lavoro.

Dal 2000 è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici dipendenti di  continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese e di prolungare il periodo di congedo post partum a condizione che il medico attesti lo stato di buona salute.

Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda sanitaria locale, se la gravidanza è a rischio e se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Il parto gemellare non varia la durata del congedo di maternità.

In caso di ricovero del neonato la madre può chiedere la sospensione del congedo di maternità e ritornare a fruirne dalla data di dimissione del bambino.

Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato ad un’attestazione della compatibilità dello stato di salute della donna ed è esercitabile del Jobs Act.

Qualora subentrasse un’interruzione di gravidanza l’eventuale assenza dal lavoro per aborto (entro 180 giorno dall’inizio di gravidanza) è considerata “malattia”; anche ai fini retributivi.

Dopo tale periodo è considerata, a tutti gli effetti, parto e dà quindi diritto al congedo per maternità.

In caso di interruzione oltre i 180 gg dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso alla nascita o durante il congedi di maternità, è possibile riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 gg al datore e purché vi sia attestazione medica favorevole.

Le lavoratrici autonome in caso di interruzione della gravidanza avvenuta dopo il terzo mese dall’inizio della gestazione, hanno diritto all’ indennità di maternità per un periodo di 30 giorni.

QUANTO SPETTA?

Durante i periodi indennizzabili a titolo di maternità si ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

IL CONGEDO FACOLTATIVO

Il periodo di congedo facoltativo è di 6 mesi ed è retribuito al 30% dello stipendio fino al 6° anno di vita del bambino, ma si può utilizzare fino al 12° anno del bambino (in questo caso non è retribuito).

Il congedo facoltativo è detto anche “congedo parentale” perché può essere utilizzato, in via alternativa, dalla mamma o dal papà.

Il congedo facoltativo può essere fruito anche su base oraria.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

COME FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo di maternità/paternità:

  • Online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

La domanda prevede la possibilità di allegare copia digitalizzata della documentazione utile a una celere definizione del procedimento.

  • Contact Center integrato – n. 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Interessante da sapere

Il periodo di congedo di maternità vale per il calcolo dell’anzianità di servizio, con tutto ciò che ne deriva (maturazione ferie, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, progressioni di carriera).

Il periodo di congedo di maternità è inoltre considerato come periodo utile per il diritto e la determinazione della misura della pensione. 

Sei già andata in maternità? Raccontami la tua esperienza!  ?

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