
I datori di lavoro hanno una limitazione per l’assunzione di un certo numero di apprendisti. Per il bonus apprendistato delle aziende ci sono delle regolamentazioni specifiche per l’assunzione e dei “massimali” in rapporto ai dipendenti specializzati e qualificati in servizio.
Roberto Camera ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del work shop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Esistono varie motivazioni per le quali un datore di lavoro può disconoscere il contratto di apprendistato professionalizzante:
MANCANZA DI REQUISITO DI CARATTERE ANAGRAFICO
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Possono essere assunti i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Limite inserito dal Ministero del Lavoro.
A fronte di 17 anni è possibile l’assunzione se i soggetti sono in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.
La limitazione anagrafica non interessa i soggetti assunti in apprendistato professionalizzante che sono beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015.
SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI APPRENDISTI
Un datore di lavoro può garantire un numero di bonus di apprendistato per l’azienda proporzionale ai propri dipendenti specializzati professionalmente. Questa è la tabella di riferimento:

CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE
Per quanto riguarda le aziende con più di 49 dipendenti, possono assumere nuovi apprendisti solo se i propri professionisti aventi un contratto a tempo in determinato, siano in un rapporto pari al 20%, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Ciò vuol dire che per ogni apprendista da assumere deve esserci un 20%, del totale delle persone che lavorano in tale azienda, che hanno un contratto a tempo indeterminato.
Restano esclusi dalla percentuale gli apprendisti per i quali si è risolto il rapporto di lavoro per:
– recesso durante il periodo di prova;
– dimissioni;
– licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la percentuale, è consentita, comunque, l’assunzione di un apprendista. Nel calcolo dei 50 dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Vanno, viceversa, esclusi:
– gli apprendisti;
– i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.
RAPPORTI DI LAVORO PREGRESSI
Non è invece possibile procedere ad un’assunzione di apprendistato se il lavoratore è già in possesso di tale qualifica, con lo stesso o con altro datore di lavoro.
Se l’apprendista è già in possesso della qualifica, si avrà il disconoscimento del contratto agevolato per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze già possedute.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 2013, ha stabilito che se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. In questo caso, al fine di considerare legittimo il nuovo contratto di apprendistato, vanno verificate tre cose:
1. che il rapporto pregresso non ha avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per la qualificazione dell’apprendista.
2. che il nuovo rapporto preveda un percorso addestrativo, nel piano formativo individuale, volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.
3. che il nuovo rapporto preveda una riduzione della durata dell’apprendistato, contemperando il periodo svolto nel precedente rapporto di lavoro.
Il rapporto viene inteso e considerato come un ordinario rapporto a tempo indeterminato. Vengono meno, quindi, tutti i benefici di carattere normativo ed economico connessi al rapporto di apprendistato.
In particolare, viene meno:
– il non computo del lavoratore nell’organico aziendale;
– il sotto inquadramento ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione;
– la decontribuzione parziale.
VIOLAZIONI CHE NON COMPORTANO IL DISCONOSCIMENTO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Ci sono delle violazioni particolare che invece non disconoscono automaticamente il contratto e quindi un bonus di apprendistato aziende:
– mancanza della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;
– divieto di retribuzione a cottimo;
– inquadramento errato del lavoratore;
– assenza del tutore o del referente aziendale.
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